Divorzi – Assistenza legale
Divorzio Congiunto
Il divorzio congiunto è il procedimento giudiziario avviato da entrambi i coniugi congiuntamente, dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che regoleranno la fine del loro vincolo coniugale (ad esempio, quelle sul mantenimento, sulla casa coniugale, sulla visita ai figli e così via).
Nel divorzio congiunto, i coniugi devono farsi assistere in giudizio da un difensore il quale può essere comune ad entrambi oppure no.
La domanda si propone con un ricorso, depositato presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.Il procedimento di divorzio congiunto prevede lo svolgimento di un’unica udienza avanti al Presidente del Tribunale il quale tenta la conciliazione delle parti e, nel caso in cui tale tentativo fallisca, rimette la causa al Tribunale.
Il Tribunale, quindi, verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla L. n. 898/1970 (Legge sul divorzio), ossia almeno uno dei seguenti requisiti:
- i coniugi si sono già separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 12 mesi se la separazione è stata giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è stata consensuale;
- uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità;
- uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi,
e, in caso affermativo, emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario), la quale viene successivamente trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.
Divorzio giudiziale
Quando marito e moglie non trovano un accordo su tutte le condizioni attinenti il loro divorzio, oppure quando uno dei coniugi non intende concedere all’altro il divorzio, il coniuge interessato ad ottenere lo scioglimento del matrimonio (o la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio concordatario) è costretto a procedere instaurando un procedimento di divorzio giudiziale.
In tali casi il coniuge che intende porre fine al matrimonio deve presentare individualmente un ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza dell’altro coniuge, citando quest’ultimo in Tribunale e rimettendo al giudice la decisione sulle domande proposte.
Il procedimento di divorzio giudiziale prevede che i coniugi siano assistiti da avvocati diversi e consta di due fasi.
La prima fase si svolge dinnanzi al Presidente del Tribunale, il quale deve preliminarmente tentare la conciliazione tra i coniugi.
Se la conciliazione riesce, il procedimento si conclude, altrimenti il Presidente emette un’ordinanza in cui emana i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e degli eventuali figli e fissa la data d’udienza e comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore designato per l’avvio della seconda fase.
In quest’ulteriore fase, il Giudice Istruttore provvede all’istruzione della causa (ad esempio, con l’escussione di testimoni) e all’acquisizione di documenti ecc. e infine pronuncia una sentenza con la quale potrà confermare o modificare i provvedimenti provvisori ed urgenti presi in precedenza dal Presidente con ordinanza.
Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio
Tutte le regole concernenti la vita separata dei coniugi stabilite nei provvedimenti di separazione o di divorzio possono essere modificate in ogni tempo, su istanza di uno o di entrambi i coniugi.
Ciò è ammesso in presenza di un mutamento della situazione di fatto tenuta presente in sede di separazione e la situazione successiva, riguardante sia la condizione personale che patrimoniale dei coniugi, ovvero dei figli.
Per la modifica delle condizioni di separazione la legge prevede un procedimento davanti al Tribunale, che inizia su ricorso, presentato da uno o di entrambi i coniugi.
Il procedimento si conclude con una sentenza, la quale sostituisce il provvedimento assunto in precedenza in sede di separazione o divorzio e che costituisce titolo esecutivo.
Negoziazione assistita
La negoziazione assistita è una nuova procedura tramite la quale i coniugi possono addivenire a soluzioni consensuali di separazione, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza l’intervento del Giudice.
Nello specifico, la negoziazione assistita consiste in un accordo (cd. convenzione) concluso tra i coniugi, sia con figli che senza, i quali devono essere assistiti ciascuno da un proprio avvocato, formalizzato e sottoscritto direttamente in studio, senza la necessità che i coniugi compaiano davanti al Giudice in Tribunale.
La procedura prevede che sia il difensore stesso a depositare l’accordo raggiunto presso la competente Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero, normalmente rilasciata entro pochi giorni.
Successivamente, sempre il medesimo difensore trasmetterà l’accordo autorizzato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione delle nozze, che curerà l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
L’accordo produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario.
Approfondimenti:
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