Separazioni

Separazioni

Separazione consensuale

Tra le forme di separazione dei coniugi che oggi hanno luogo all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento sia per la minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti, sia per la previsione di forme procedurali decisamente più snelle e rapide.
La separazione consensuale consiste in un accordo fra i coniugi su tutte le condizioni attinenti la separazione, che diventa efficace con l’emanazione di un decreto (cd. di omologazione) del Tribunale.
Dal punto di vista procedurale, la legge prevede che, una volta trovato l’accordo, i coniugi, per il tramite di un unico difensore o degli avvocati che li hanno assistiti (i coniugi possono decidere di farsi assistere in maniera comune o meno), devono presentare un ricorso presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Una volta ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza innanzi a sé, alla quale devono necessariamente comparire i coniugi personalmente, assistiti dai propri difensori o dal proprio difensore comune.
All’udienza, il Presidente (o un Giudice da lui delegato) tenta in modo “simbolico” la riconciliazione delle parti e, in caso di insuccesso, redige il verbale di udienza il quale attesta che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo raggiunto dai coniugi.
L’accordo stipulato dai coniugi è infine sottoposto a un giudizio collegiale di magistrati, che, valutata la legittimità dell’accordo stesso, emana il decreto di omologazione.
Il decreto di omologazione costituisce titolo esecutivo: di conseguenza, in caso di inadempimento, il coniuge può ottenere direttamente contro l’altro l’esecuzione forzata (ad es. per recuperare gli assegni di contributo di mantenimento).

Separazione giudiziale

Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni della loro separazione, ciascuno di essi può attivare la procedura della separazione giudiziale.

La separazione giudiziale è altresì necessaria quando uno dei coniugi intenda addebitare all’altro la responsabilità per la fine del matrimonio, per aver questi mancato a taluni doveri fondamentali del vincolo, come la fedeltà, la mutua assistenza morale e materiale o la coabitazione (cd. separazione con addebito).

La separazione giudiziale è pronunciata su ricorso di uno dei coniugi, depositato presso il Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio [Se il convenuto ha la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.]

Se il convenuto ha la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica .

Trattandosi di un procedimento contenzioso, cioè con parti “contrapposte” in lite fra loro, è necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte.

In punto procedura, la separazione giudiziale prevede due fasi:

  • prima fase: si svolge davanti al Presidente del Tribunale, il quale, ricevuto il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza innanzi a sé, alla quale devono comparire entrambi i coniugi personalmente assistiti dai propri difensori. All’udienza, il Presidente tenta la conciliazione tra le parti e, qualora il tentativo abbia successo, la separazione si trasforma da giudiziale in consensuale, altrimenti il Presidente emana un provvedimento provvisorio ed urgente nell’interesse dei coniugi e/o degli eventuali figli della coppia;
  • seconda fase: si svolge davanti al Giudice Istruttore, secondo le regole dei procedimenti contenziosi civili. In questa fase le parti hanno l’onere di fornire le prove opportune a sostegno delle proprie richieste, tramite gli atti difensivi scritti dai propri avvocati e in udienza.

La procedura si conclude con sentenza pronunciata dal Tribunale, in composizione collegiale, la quale, in mancanza di impugnazione, passa in giudicato e costituisce titolo esecutivo.

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Tutte le regole concernenti la vita separata dei coniugi stabilite nei provvedimenti di separazione o di divorzio possono essere modificate in ogni tempo, su istanza di uno o di entrambi i coniugi.
Ciò è ammesso in presenza di un mutamento della situazione di fatto tenuta presente in sede di separazione e la situazione successiva, riguardante sia la condizione personale che patrimoniale dei coniugi, ovvero dei figli.
Per la modifica delle condizioni di separazione la legge prevede un procedimento davanti al Tribunale, che inizia su ricorso, presentato da uno o di entrambi i coniugi.
Il procedimento si conclude con una sentenza, la quale sostituisce il provvedimento assunto in precedenza in sede di separazione o divorzio e che costituisce titolo esecutivo.

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è una nuova procedura tramite la quale i coniugi possono addivenire a soluzioni consensuali di separazione, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza l’intervento del Giudice.

Nello specifico, la negoziazione assistita consiste in un accordo (cd. convenzione) concluso tra i coniugi, sia con figli che senza, i quali devono essere assistiti ciascuno da un proprio avvocato, formalizzato e sottoscritto direttamente in studio, senza la necessità che i coniugi compaiano davanti al Giudice in Tribunale.

La procedura prevede che sia il difensore stesso a depositare l’accordo raggiunto presso la competente Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero, normalmente rilasciata entro pochi giorni.
Successivamente, sempre il medesimo difensore trasmetterà l’accordo autorizzato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione delle nozze, che curerà l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
L’accordo produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario.

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