Assegno Divorzile

Divorzi – Assegno Divorzile

L’ex coniuge, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (età, motivi di salute ecc.), ha diritto di ottenere dall’altro, purché quest’ultimo si trovi in condizioni economiche tali da poterglielo corrispondere, un contributo economico, detto appunto assegno divorzile.
Tale assegno è legato ad una condizione di bisogno, di inadeguatezza di mezzi, sicché ha una valenza anzitutto assistenziale.
L’ammontare dell’assegno tiene conto delle condizioni personali dei coniugi (età, salute, capacità professionali e possibilità nel mercato del lavoro); i loro redditi e le loro ricchezze complessive (eventuale patrimonio immobiliare), il contributo dato da ciascuno alla vita della famiglia, il tutto valutato in rapporto agli anni di durata del matrimonio.
Generalmente, l’assegno consiste in una somma periodica di denaro (ma può essere anche pagato in un’unica soluzione), soggetta a rivalutazione automatica in base agli indici ISTAT e, a somiglianza degli assegni di separazione, può essere modificato in ogni tempo, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, se muta la situazione di fatto in cui ciascuno di essi si trova.
In caso di nuove nozze del coniuge avente diritto, il beneficio cessa automaticamente.

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