Risarcimento Danni

Risarcimento Danni

La legge stabilisce che chi subisce un danno a causa di un illecito (contrattuale o extracontrattuale) ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno stesso.
Le categorie di danni risarcibili sono essenzialmente due: il danno patrimoniale, che consiste nella perdita economica effettivamente subita dal soggetto a seguito dell’illecito, e il danno non patrimoniale, corrispondente invece ad una lesione di un interesse strettamente attinente alla persona, non suscettibile di valutazione economica, né avente una precisa corrispondenza con il denaro.
Il risarcimento del danno può essere chiesto:

  • in via equitativa: ogniqualvolta il danno è certo nella sua esistenza, ma non nella sua entità;
  • in forma specifica: che permette di ripristinare esattamente la situazione preesistente al danno;
  • per equivalente: che si realizza attraverso il riconoscimento di una somma di denaro in grado di tradurre il valore di quanto è stato danneggiato.

La scelta di un criterio piuttosto che di un altro andrà valutata sulla base del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento. Di solito, infatti, il danno patrimoniale è risarcito per equivalente, mentre quello non patrimoniale è determinato dal giudice per lo più in via equitativa.
Si osserva che, poiché da un unico illecito può scaturire sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale, nulla vieta al danneggiato di chiedere il risarcimento di entrambi.

Contatta lo studio legale

Privacy