Gratuito Patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

Sia per agire che per difendersi in giudizio, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Il difensore va nominato, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, attualmente non superiore a euro 11.528,41 (ma detto importo viene “rivisto” ogni anno).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

Requisiti

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio e per le procedure connesse. Tuttavia, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione (in ambito civile) si presenta depositando un modulo presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il Giudice davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il Giudice competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, può essere depositata personalmente dal predetto o dal difensore, se già nominato.

A questo punto, il Consiglio dell’Ordine, valutata la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la domanda, trasmettendo copia del provvedimento emanato all’interessato, al Giudice competente e all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Tuttavia, in caso di rigetto ovvero dichiarazione di non ammissibilità della domanda, l’interessato può comunque chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Contatta lo studio legale

Privacy