Divorzi – Assegno di Mantenimento
La legge attribuisce al coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione e ai figli minori e/o maggiori d’età non economicamente autosufficienti il diritto di ottenere un contribuito periodico di mantenimento.
Assegno al Coniuge
Per quanto riguarda il coniuge, il diritto al mantenimento trova la sua ragione nella conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, qualora non disponga di adeguati redditi propri.
In tal caso, il coniuge privo di mezzi ha il diritto di ottenere dall’altro una somma periodica di denaro, purché le sostanze e i redditi effettivi dell’obbligato ne consentano il pagamento.
L’assegno è stabilito proporzionalmente ai redditi dell’obbligato ed è concesso su istanza di parte.
Assegno ai Figli
Per quanto riguarda i figli, invece, il diritto al mantenimento ha la sua ratio nel dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole.
Solitamente, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento grava sul genitore non collocatario del figlio, anche per i periodi durante i quali quest’ultimo si trova presso di lui (ad es. vacanze estive), salvo il provvedimento giudiziario non disponga diversamente in modo espresso.
I criteri per determinare l’ammontare dell’assegno sono: le esigenze attuali dei figli (età, tipo di scuola e di sport praticato ecc.); il tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza con entrambi i genitori, il tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno non comprende le spese straordinarie, ossia i costi relativi ad eventi eccezionali nella vita del figlio, ma non necessariamente imprevedibili, che riguardano soprattutto la salute e l’istruzione.
Diversamente dall’assegno per il coniuge, l’assegno per i figli è dovuto anche in mancanza di un’espressa domanda di parte.