TFR in caso di divorzio

Divorzi – Il TFR spettante al coniuge dopo il divorzio

Il coniuge divorziato (oppure che abbia depositato la domanda di divorzio), non passato a nuove nozze e titolare di un assegno di mantenimento (cd. assegno divorzile), ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento.


La legge prevede che la percentuale di cui il coniuge ha diritto è pari al 40% dell’intera indennità di fine rapporto riferita agli anni lavorativi che sono coincisi con gli anni di matrimonio, nel cui computo vengono conteggiati anche quelli di separazione (la separazione infatti non muta lo status di coniugi, trattandosi essenzialmente di una autorizzazione a vivere separati).
Il diritto al TFR spettante al coniuge, essendo previsto esclusivamente dalla legge divorzile (L. n. 898/1970), non è applicabile in via analogica alla separazione, di talché il diritto a percepire la percentuale del TFR sorge soltanto con il divorzio.
Si precisa che il coniuge deve aver percepito il trattamento di fine rapporto soltanto dopo il divorzio (oppure dopo la proposizione della domanda di divorzio), sicché ove il TFR venga liquidato al coniuge quando le parti sono ancora separate ma non divorziate, l’altro coniuge non potrà pretendere alcunché ed il coniuge potrà disporne in via esclusiva.
In caso poi di anticipazioni del TFR ottenute prima del divorzio, queste non potranno essere oggetto di rivendica da parte dell’altro coniuge, nemmeno se il residuo TFR verrà corrisposto in epoca successiva al divorzio.
In ogni caso, l’attribuzione della percentuale del 40% del TFR al coniuge divorziato non è automatica. Occorre infatti che il coniuge, salvo spontaneo riconoscimento da parte dell’altro coniuge, presenti con l’assistenza di un difensore idonea domanda al Tribunale competente mediante un ricorso.

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